La prima normativa di riferimento in tema di gas radon che prevedesse la tutela della salute della popolazio- ne è costituita dalla raccomandazione della Comunità Europea 90/143/Euratom che indicava quale valore di concentrazione media annua in aria oltre cui intra- prendere azioni di risanamento per le abitazioni esistenti 400 Bq/m3 avendo come l’obiettivo a cui tendere per le nuove edificazioni 200 Bq/m3. Un ulteriore passo in avanti è stato fatto con la successiva Direttiva Europea 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013, che stabili- sce “Norme fondamentali di sicurezza relative alla prote- zione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle ra- diazioni ionizzanti”, e che abroga le direttive 89/618/ Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/ Euratom e 2003/122/Euratom.
La Direttiva 2013/59 prevede invece livelli di riferimen- to per gli edifici con accesso al pubblico uguali a quelli delle abitazioni, ovvero: 200 Bq/m3 per i nuovi edifici dal 2025 e 300 Bq m3 per edifici esistenti.
In ambito nazione è il solo decreto legislativo 17 mar- zo 1995, n.230, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 101/2020, che regolava l’esposizione al radon nei luoghi di lavoro.